ANCORA SPESOMETRO

Pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate, le ultime faq riguardano le associazioni che hanno optato per il regime Iva forfetario e le fatture passive promiscue degli enti non profit.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ulteriori chiarimenti in merito alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, adempimento che, relativamente all’anno 2012, andrà portato a termine entro il prossimo 31 gennaio.
1- Le associazioni che hanno optato per il regime forfetario previsto dalla legge 398/1991 e determinano l’Iva in base all’articolo 74, comma 6, Dpr 633/1972, potendo detrarre l’imposta pagata sugli acquisti nella misura forfetaria pari al 50% di quella dovuta sulle operazioni attive.
L’Agenzia precisa che tali enti, benché non siano tenuti alla registrazione analitica delle fatture passive ricevute proprio perché fruiscono dell’abbattimento forfetario dell’Iva, devono comunque comunicare gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi collegabili all’attività commerciale eventualmente svolta. Infatti, l’obbligo della comunicazione è collegato alla cessione di beni e alle prestazioni di servizi rese e ricevute, e non a quello di registrazione, che è un adempimento successivo e diverso rispetto all’emissione della fattura.
2- Fatture passive degli enti non commerciali, nel caso le stesse si riferiscano ad acquisti relativi sia alle attività istituzionali sia a quelle commerciali, è sufficiente comunicare i soli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali.
Nel caso in cui l’associazione riscontri difficoltà nel distinguere gli importi riferiti all’attività commerciale da quelli relativi all’attività istituzionale, potrà comunicare l’intero importo della fattura.
3- L’Agenzia ribadisce che le spese per utenze (elettricità, acqua, gas, telefono), certamente tra le più diffuse ipotesi di oneri promiscui per gli enti non commerciali, non devono essere inserite nella comunicazione (provvedimento del 2 agosto 2013), perché già oggetto di autonoma comunicazione all’Anagrafe tributaria.
Come anticipato in precedenti comunicazioni, c’è tempo fino a venerdì 31 gennaio 2014 per effettuare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva per il 2012, cioè lo spesometro. C’è stata infatti una forma di proroga rispetto ai termini inizialmente fissati.
Invece per lo spesometro delle operazioni del 2013 i termini sono il 10 aprile 2014, per i soggetti obbligati che effettuano la liquidazione Iva mensile; il 20 aprile 2014, per gli altri.
Potete consultare: http://www.fiscooggi.it http://www.agenziaentrate.gov.it
Di seguito la COMUNICAZIONE POLIVALENTE dove trovate le risposte alle domande più frequenti (FAQ) in materia di Enti non commerciali (Agenzia delle Entrate, 23 gennaio 2014