Novità importanti per il Terzo Settore: proroga IVA al 2036
Il Consiglio dei Ministri n. 149 del 20 novembre ha approvato importanti novità per il Terzo settore.
Proroga IVA al 2036 – Innalzamento della soglia forfettaria e semplificazioni fiscali che alleggeriscono la gestione amministrativa – Norme sulle plusvalenze che tutelano gli enti che stanno riconvertendo attività verso finalità sociali – Scomparsa della denominazione Onlus che completa il percorso di armonizzazione con il Codice del Terzo Settore.
IVA terzo settore: proroga al 2036
Proroga al 2036 dell’entrata in vigore delle norme che avrebbero richiesto l’assoggettamento agli obblighi strumentali ai fini IVA, di tenuta della contabilità e fatturazione, per gli enti benefici che svolgono prestazioni nei confronti dei propri associati.
Terzo settore e regime forfettario
L’articolo 2 rubricato Regime forfettario per le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale del decreto approvato al comma 1 modifica la soglia del regime forfettario applicabile dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato per le attività commerciali da questi svolte.
Ai fini IVA le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale con ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
La Commercialità nel terzo settore
Oltre alla auspicata proroga, già anticipata dal MEF e ora confermata, vi è anche l’introduzione del nuovo articolo 79 bis al CTS, Codice del Terzo settore che punta a risolvere gli effetti legati al passaggio dalle regole del Tuir a quelle del Cts. L’articolo 79 bis prevede che a fronte del mutamento di qualificazione fiscale delle attività svolte, da commerciale a non commerciale, le plusvalenze latenti sui beni strumentali non debbano essere tassate. Ciò è previsto a condizione che l’ente eserciti l’opzione nella dichiarazione dei redditi e che i beni restino destinati allo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale. Il decreto interviene sulle plusvalenze generate dalla trasformazione di attività commerciali in attività non commerciali, in seguito all’applicazione dei nuovi criteri dell’art. 79 del Codice del Terzo Settore.
ONLUS
Dal 2026, con la piena operatività del Codice del Terzo Settore, il termine Onlus viene definitivamente sostituito da Ente del Terzo Settore o, nei casi previsti, da Impresa Sociale.
PER APPROFONDIMENTI SI CONSIGLIA AI NOSTRI ASSOCIATI DI RIVOLGERSI AI PROPRI CONSULENTI, RICORDANDO CHE F.I.T.A. METTE LORO A DISPOSIZIONE UNA CONVENIENTE CONVENZIONE FISCALE
La nuova convenzione fiscale FITA – FITA | Federazione Italiana del Teatro e delle Arti




