ENTI NON PROFIT: Pagamenti e versamenti tracciabili

Necessario anche per le associazioni senza fine di lucro e
le pro loco il ricorso a mezzi di pagamento che garantiscano controlli efficaci
da parte dell’Amministrazione finanziara.


Pagamenti e versamenti tracciabili anche per le associazioni senza fini di
lucro e per le associazioni pro-loco. Questo, in estrema sintesi, il contenuto
della Risoluzione 102/E del 19 novembre 2014 (vedi allegato)

Allo scopo di consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di
efficaci controlli, infatti, i pagamenti effettuati a favore di società, enti
ed associazioni sportive dilettantistiche, nonché i versamenti da questi operati,
se di importo superiore a 516,46 euro, devono essere eseguiti tramite conti
correnti bancari o postali a loro intestati (articolo 25, comma 5, della legge
133/1999). Tali operazioni, peraltro, possono essere effettuate anche tramite
carte di credito o bancomat (articolo 4 del Dm 473/1999) oppure attraverso
assegni non trasferibili intestati alla associazione sportiva destinataria
(circolare n. 43/E del 2000).

Destinatari delle disposizione sono gli enti che usufruiscono del regime
fiscale previsto dalla legge 398/1991 (e gli enti assimilati in base alla legge
350/2003). Per tali soggetti, nella pratica, è prevista in via agevolativa,
l’esclusione dalla formazione del reddito imponibile dei proventi conseguiti
nello svolgimento di attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali
e di quelli conseguiti a seguito di raccolte di fondi effettuate con
qualsivoglia modalità.

Anche se non espressamente menzionate dalla disciplina sulla tracciabilità,
l’applicazione della norma – precisa il documento di prassi – va estesa alle
associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco, in quanto
anch’esse destinatarie del regime fiscale di cui alla legge 398/1991.

Con la medesima risoluzione, l’Agenzia ha fornito chiarimenti in ordine al
momento di decorrenza della decadenza dal regime speciale qualora cessino nel
corso dell’anno i presupposti per la sua applicazione, compreso il requisito
della tracciabilità dei pagamenti. Il ritorno al regime ordinario dovrà
avvenire dal mese successivo a quello in cui sono venuto meno i requisiti (cfr
circolare 247/1999, come modificata dalla circolare 43/2000, e risoluzione
123/2006). 



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