EMERGENZA / Ripartenza il 15 giugno: DL e DPCM tra limiti e possibilità

DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19. (20G00051) (GU n.125 del 16-5-2020)

D.P.C.M. del 17 maggio

Allegato n.9 al predetto DPCM
A seguito di un primo esame del D.L. 16.5.20 n.33, riteniamo di fornire alcune interpretazioni in materia di spettacolo ed attività che si possono svolgere anche da parte delle nostre associazioni.
La premessaRiteniamo cosa grave che chi vuol fare Teatro – specialmente chi lo fa come noi senza alcun scopo di lucro – debba districarsi nella lettura ed interpretazione di due provvedimenti più un allegato che definiscono quando, come e dove si potrà fare spettacolo.

Ciò detto ci sforzeremo di darvi delle prime indicazioni di ordine generale e in particolare.

Il Decreto legge indica i principi generali.
Il DPCM entra nel particolare degli spettacoli dal vivo.
L’allegato 9 specifica le prescrizioni.
Qualcuno che inizierà con leggere l’allegato 9, probabilmente penserà che non sia il caso di leggere altro e magari penserà che è meglio risentirci dopo il 31 luglio.
Tuttavia a noi l’ingrato compito di cercare di chiarire qualcosa e magari trovare spazi di speranza.

DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33
L’art.1 contiene una serie di disposizioni relative agli spostamenti.
I punti che segnaliamo sono:
– cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale, per cui in tale ambito sono consentiti liberamente gli spostamenti;
– quelli in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova sono vietati fino al 2 giugno 2020 sia con mezzi di trasporto pubblici che privati, salvo le eccezioni previste (lavorative-urgenza-motivi di salute);
-a decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti da adottare e in relazione a specifiche aree del territorio nazionale;
– seguono i divieti e quanto consentito per gli spostamenti da e per l’estero.
I divieti permangono in assoluto per le persone sottoposte alla misura della quarantena per
provvedimento dell’autorita’ sanitaria.

Veniamo adesso alle disposizioni più attinenti alla nostra attività.
Diciamo subito che, essendo cessate tutte le misure limitative degli spostamenti (art.1 c.1 e segg.) e
prevedendo il solo divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico (art.1 c.8), riteniamo che NON vi sia alcuna limitazione a che i soci delle nostre associazioni si incontrino (in una casa privata o nella sede dell’associazione) per riprendere l’attività delle prove di uno spettacolo, purchè le prove non siano aperte al pubblico.
Non sussistendo tra i soci di un’associazione alcun rapporto di lavoro, ovviamente non si applicano nemmeno le prescrizioni appositamente dettate per la tutela dei lavoratori e nei luoghi di lavoro.
È superfluo raccomandare (soprattutto nell’interesse di ciascuno di noi) di attenersi a comportamenti in linea con i criteri minimi di salvaguardia della salute.

Possibilità di effettuare spettacoli
Il richiamato art.1 c. 8, così recita.
8. È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Pertanto, è stato rimosso il divieto assoluto di effettuare spettacolo con presenza del pubblico sia un luogo pubblico, che aperto al pubblico.ATTENZIONE, la disposizione condiziona lo svolgimento “ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici”.

DPCM 17 MAGGIO 2020

La lettera m) del DPCM norma gli spettacoli-
Gli spettacoli aperti al pubblico in sala teatrali …e in altri spazi all’aperto rimangono sospesi sino al 14 giugno.
Dal 15 giugno possono essere svolti:
– con posti a sedere preassegnati e distanziati (distanza interpersonale) di almeno un metro, sia per il
personale che per gli spettatori;
– numero massimo di spettatori all’aperto 1000 e 200 in luoghi chiusi.

Regioni e province autonome possono stabilire una data diversa.
Restano vietati ancora gli eventi al chiuso o all’aperto che non possono assicurare le condizioni prescritte e comunque restano vietati eventi in sale da ballo, discoteche – all’aperto o al chiuso – fiere e congressi.

Adesso viene il bello! Gli spettacoli dovranno essere organizzati secondo le linee guida dell’allegato 9.

Allegato 9 al DPCM 17 MAGGIO 2020
Spettacoli dal vivo e cinema
1. Mantenimento del distanziamento interpersonale, anche tra gli artisti.
2. Misurazione della temperatura corporea agli spettatori, agli artisti, alle maestranze e a ogni altro lavoratore nel luogo dove si tiene lo spettacolo, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5°C.
3. Utilizzo obbligatorio di mascherine anche di comunità per gli spettatori.
4. Utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale da parte dei lavoratori che operano in spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico.
5. Garanzia di adeguata periodica pulizia e igienizzazione degli ambienti chiusi e dei servizi igienici di tutti i luoghi interessati dall’evento, anche tra i diversi spettacoli svolti nella medesima giornata.
6. Adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria e rispetto delle raccomandazioni concernenti sistemi di ventilazione e di condizionamento.
7. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
8. Divieto del consumo di cibo e bevande e della vendita al dettaglio di bevande e generi alimentari in occasione degli eventi e durante lo svolgimento degli spettacoli.
9. Utilizzo della segnaletica per far rispettare la distanza fisica di almeno 1 metro anche presso le biglietterie e gli sportelli informativi, nonché all’esterno dei luoghi dove si svolgono gli spettacoli.
10. Regolamentazione dell’utilizzo dei servizi igienici in maniera tale da prevedere sempre il distanziamento sociale nell’accesso.
11. Limitazione dell’utilizzo di pagamenti in contanti, ove possibile.
12. Vendita dei biglietti e controllo dell’accesso, ove possibile, con modalità telematiche, anche al fine di evitare aggregazioni presso le biglietterie e gli spazi di accesso alle strutture.
13. Comunicazione agli utenti, anche tramite l’utilizzo di video, delle misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire nei luoghi dove si svolge lo spettacolo.

Come potete comprendere i n.ri 1 e 2 interessano più la compagnia che fa spettacolo.
Sul punto 1., vi preghiamo di non chiedere cosa voglia dire o cosa possa determinare.Tutto il resto sarà cura di chi gestisce lo spazio e/o di chi organizza l’evento.

Per il resto, tornando al Decreto legge, viene riaffermata la possibilità di interventi nell’ambito dei poteri e dell’autonomia delle regioni.
Ma sembra che gli allegati al DPCM (e, quindi, anche l’allegato 9) siano frutto già dell’intesa tra Stato e Regioni.

Sembra, dunque, che possano esserci dei provvedimenti diversi tra regione e regione, ma riteniamo solo per i periodi di efficacia del provvedimento.
Ciò sembra confermato dal comma 12 dello stesso art.1 che così recita:
“Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 (spettacoli), 10 e 11 sono attuate con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, che possono anche stabilire differenti termini di
efficacia”.

Segnaliamo, ancora, i commi 9 e 10 del Decreto Legge che prevedono che:
9. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Il comma 9 sembrerebbe lasciare altra competenza al Sindaco (ovviamente oltre a quelle a lui normalmente derivanti dalle norme) nel valutare la possibilità di assicurare la distanza di un metro tra le persone.
Onestamente non ci è chiara la portata del comma 10 quando parla genericamente di riunioni.

Segnaliamo ancora il successivo comma 14, che ripropone una certa autonomia delle regioni nel regolamentare le attività.
14. Le attivita’ economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.

Art. 2 – Sanzioni e controlli: evitiamo di elencare le sanzioni.

L’art.3 fissa il periodo in cui si applicano le diposizioni di cui al presente Decreto Legge.
Art. 3 Disposizioni finali
1. Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall’articolo 1.

CONSIDERAZIONI FINALI
A nostro avviso il DL apre certamente la strada all’effettuazione degli spettacoli in luoghi pubblici o aperti al pubblico, quindi al chiuso o all’aperto. Le nostre associazioni possono riprendere senza dubbio l’attività delle prove con le precauzioni indicate. E questo è positivo.
In linea generale sembra che le modalità indicate nell’allegato n.9 del DPCM e che dovranno essere seguite dal 15 giugno per l’effettuazione degli spettacoli non cambieranno. Potranno differire per qualcosa da regione a regione?
Le linee guida dell’allegato 9 del DPCM (salvo il chiarimento del distanziamento tra gli attori) pongono complesse ed onerose prescrizioni agli organizzatori. Se i gestori di teatri o di spazi teatrali (all’aperto per l’estate) potranno valutare economicamente l’investimento per l’adeguamento, rimane la forte perplessità che i sindaci competenti per gli spazi all’aperto o per i teatri all’aperto comunali, già strutturati o da strutturare, si impegneranno per ospitare gli spettacoli. Lo avevamo previsto ed è per questo che avevamo chiesto al Ministro di destinare dei fondi diretti e vincolati al territorio e ai sindaci in particolare per rilanciare concretamente lo spettacolo e la cultura a cominciare dai territori.
Come sempre, lasciamo a voi di vedere il bicchiere se mezzo vuoto o mezzo pieno, anche perché immagino ciascuno di voi comincerà a valutare e a relazionare il tutto con i luoghi generalmente utilizzati per fare spettacolo.
Con la precisazione che abbiamo voluto fornirvi una prima e immediata interpretazione e che, qualora emergeranno altre e /o diverse interpretazioni ve le forniremo, vi giunga un caro e solidale saluto.

Carmelo Pace

Presidente Nazionale F.I.T.A.

Il testo dell’analisi del DL e del DPCM
L’atto completo
Il DPCM 17 maggio 2020
Allegati definitivi DPCM 17 maggio 2020