Decreto interministeriale 9 settembre 2021 – Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse

Il 7 ottobre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale del 9 settembre 2021 (c.d. “Fondo Imprese chiuse) con cui il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ha attivato il fondo da 140 milioni di euro per sostenere le attività d’impresa e professioni che sono rimaste chiuse per legge, in conseguenza delle misure restrittive adottate per fronteggiare l’emergenza Covid.

Al di là della destinazione specifica di cui alla lett.a del comma 1 dell’art.4 (Discoteche, sale da ballo night-club e simili), per alcune associazioni iscritte FITA segnaliamo l’individuazione dei soggetti beneficiari di cui alla lett.b. 

Attenzione: oltre ad essere intestatari di partita i.v.a., la norma richiede che l’attività svolta sia riferibile ai codici ATECO 2007 indicati nell’allegato 1 al decreto e che sia già stata comunicata come attività prevalente (a mezzo del modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 35 DPR 29 ottobre 1972, n. 633). Inoltre è prescritta la condizione che dall’1 gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, si sia verificata la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni.

Per i particolari è opportuno leggere l’allegato decreto e tenere conto che, come prescrive l’art.6, le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario saranno definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso decreto. 

Il contributo a fondo perduto verrà erogato in via prioritaria (con una dotazione di 20 milioni) a discoteche e simili (codice ATECO 93.29.10), nel limite di 25.000 euro.

Per il resto, le risorse (in tutto 140 milioni di euro, nel fondo di cui all’art.2, commi 1-4).) saranno ripartite con diversi importi in base agli scaglioni di fatturato:

  • 3mila euro con ricavi (articolo 85, comma 1, lettera a e b, del Tuir) o compensi (articolo 54, comma 1, del Tuir)  fino 400mila euro nel periodo d’imposta 2019;
  • 7.500 euro con ricavi o compensi da 400mila a un milione di euro;
  • 12mila euro con ricavi o compensi oltre un milione di euro;
  • 3mila euro di contributo minimo senza redditi 2019 (soggetto di nuova costituzione con ricavi/compensi pari a zero).

Il contributo a fondo perduto non concorre alla formazione della base imponibile IRAP e delle imposte sui redditi, né incide sui rapporti di indeducibilità dei costi previsti dagli articoli 61 e 109 del Tuir.

Qui il decreto interministeriale.