Confusione su tamponi obbligatori / la situazione, in attesa del vertice del 23 dicembre

In attesa di conoscere cosa accadrà per gli ingressi nei luoghi dello spettacolo in occasione dell’annunciato vertice del 23 dicembre, riteniamo opportuno cercare di fare un punto sulla situazione o meglio sulla confusione oggi esistente nel settore dello spettacolo, sia per gli ingressi che per le attività.

Proroga dello stato di emergenza

Il 15 dicembre 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022.

Restano in vigore le norme relative all’impiego del Green Pass e del Green Pass rafforzato e ai test antigenici rapidi gratuiti e a prezzi calmierati. Il decreto stabilisce, infine, l’estensione, sino al 31 marzo 2022, della norma secondo cui il Green Pass rafforzato debba essere utilizzato anche in zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla.

In attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, qui trovate allegata una bozza pubblicata.

Accesso ai luoghi di spettacolo ed altre attività: Green Pass e Green Pass Rafforzato

Vi alleghiamo la tabella delle attività consentite pubblicata dal Governo che è indicata come valida dal 6/12/2021 al 15/1/2022, ma in conseguenza della proroga dello stato di emergenza e in assenza di ulteriori modifiche, dovrebbe essere valida anche successivamente al 15.1.2022.

Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali

E’ opportuno ricordare che vanno rispettate le suddette linee guida in quanto adottate dal Ministero della Salute con ordinanza del 2 dicembre, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2021, n. 290.

1.Accesso attività economiche e ricreative

Si evidenzia che, nelle PREMESSE alle Linee guida, è stato precisato che, per l’accesso alle attività economiche e ricreative è necessario tenere conto delle previsioni del DL 172/2021 con particolare riferimento all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 Green Pass Base o Super Green Pass.

Con la nostra circolare del 9.12.2021 vi abbiamo già segnalato che dette Linee guida aggiornano e sostituiscono le precedenti, adottate con ordinanza del 29 maggio e vi abbiamo anche segnalato:

pag.12 > CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO

pag.25> CIRCOLI CULTURALI, CENTRI SOCIALI E RICREATIVI

pag.32> CORSI DI FORMAZIONE

con le indicazioni relative ad attività attinenti o assimilabili a quelle svolte genericamente dalla nostre associazioni.

Con la medesima circolare abbiamo poi riportato la nota del presidente della Conferenza trasmessa ad Agis che chiarisce come in zona gialla e arancione la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata, per i soggetti in possesso di certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione, c.d. “Green Pass Rafforzato” e per i soggetti di età inferiore ai dodici anni e per soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (e di ciò trovate conferma nella tabella di cui sopra).

2. Controllo periodico per artisti e maestranze con tampone antigenico

Con la circolare del 9 dicembre, anche sulla scorta di un’interpretazione maggioritaria degli operatori nel settore spettacolo e dell’Agis, nonostante si fosse in attesa di un’interpretazione del Ministero della Salute (a nostro avviso l’unico competente in materia) si è ritenuto che fosse definitivamente superata l’esigenza del controllo periodico dei lavoratori attraverso specifici test per la verifica del contagio (cioè tampone antigenico per artisti e maestranze 48 ore prima dell’inizio della produzione -incluso tutto il periodo delle prove – da ripetere ogni 72 ore per tutta la durata della produzione stessa) a seguito dell’introduzione del cosiddetto Green Pass rafforzato.

Ciò anche perché nelle citate linee guida adottate dal Ministro della Salute, alla voce PRODUZIONI TEATRALI E DI DANZA (pag.13), viene specificato:

“Il personale (artisti, addetti a lavorazioni presso i laboratori di scenotecnica e sartoria, addetti allestimento e disallestimento della scenografia, etc.) deve indossare la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) quando non direttamente impegnato in scena. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.”

Or bene, è accaduto che è stato reso pubblico un parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Cultura che conclude per “… l’attualità della previsione di cui al punto 22 dell’allegato 26 del DPCM, ( tampone antigenico…) per quei lavoratori del settore che, in ragione della tipologia di prestazione espletata, non possono adempiere all’obbligo concernente l’uso di mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore…”. Nel senso che l’attore, non potendo utilizzare la mascherina, sarebbe obbligato al tampone.

Tuttavia, l’Ufficio del gabinetto del Ministero della Salute, con nota del 7.12.2021 ha così testualmente risposto al Presidente dell’Agis (e per conoscenza al Segr.gen. della Presidenza dei Ministri e al Segr. Della Conferenza delle Regioni) circa l’applicazione del predetto All. 26 del DPCM:

Cioè a dire: vale quanto indicato nelle linee guida del 2 dicembre scorso, come sopra riportato!

Tale discordanza è stata prontamente segnalata dal Presidente Agis con la nota del 17.12.2021, che noi riteniamo di condividere.

Abbiamo sempre raccomandato ai nostri iscritti attenzione e buon senso nel rispetto e nel controllo delle prescrizioni dettate, anche quando apparivano non del tutto applicabili alla specifica e particolare attività nel settore degli artisti non professionisti (e,quindi, non lavoratori dello spettacolo) e continuiamo a raccomandare prudenza specialmente in questa fase di preoccupante ripresa dei contagi.

Oggi rileviamo come le diverse interpretazioni fornite (delle quali una – Ministero della Salute -è certamente più competente in materia) rendano incerte anche per noi le modalità da seguire.

Abbiamo il dovere di segnalare l’attuale situazione con la chiarezza che ha sempre contraddistinto le nostre informazioni.

Allo stato non possiamo che fermarci qui, in attesa anche di ciò che accadrà dopo il 23 o nei gionri successivi.

Ovviamente auspichiamo che una voce chiara ed univoca del Governo risolva il contrasto segnalato!

Allegati:

Bozza Decreto proroga Stato Emergenziale

Linee guida attività economiche

Tabella attività consentite