Green pass nei luoghi di lavoro / Obbligo vaccinale, controlli e sanzioni dal 15 febbraio

Frequenti sono le domande che riguardano l’obbligo del possesso della certificazione verde Covid-19 sui luoghi di lavoro e la loro refluenza sulle attività delle associazioni, in particolare quando esse vengono svolte in luoghi che vanno qualificati come “di lavoro”.

Riteniamo opportuno ritornare sull’argomento, anche a seguito degli obblighi introdotti da martedì 15 febbraio 2022 per i soggetti che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età e che svolgono in Italia:

  • una attività lavorativa, anche sulla base di contratti esterni;
  • una attività di mera formazione, anche in qualità di discenti;
  • una attività di volontariato.
    Questi, per accedere nei luoghi deputati ad effettuare una delle prestazioni suindicate, dovranno possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 emessa per vaccinazione o guarigione (green pass rafforzato).
    La disposizione (art. 4-quinquies, del D.L. n. 44/2021), che interessa sia i lavoratori del settore privato che quelli delle pubbliche amministrazioni, resterà operativa sino al 15 giugno 2022 e si applicherà anche a coloro i quali compiranno il cinquantesimo anno di età in data successiva al 15 febbraio 2022 (data di vigenza dell’obbligo).

Tenuto conto di tale aggiornamento, cerchiamo di dare delle indicazioni sull’
OBBLIGO DEL GREEN PASS PER LE ASSOCIAZIONI

Va premesso che tutte le norme in materia hanno come obiettivo la salute pubblica.
La norma originaria ha già introdotto il concetto di obbligo anche per i volontari. Le varie interpretazioni hanno posto maggiormente l’attenzione sulla finalità principale (salute pubblica) al di là di una letterale interpretazione di cosa debba o possa considerarsi luogo di lavoro.

Lo specifico riferimento all’ “attività di volontario”, vuoi anche per la vasta interpretazione che può essere data al termine volontario, ha posto non pochi problemi all’applicabilità nel nostro settore.
Basti pensare alla definizione introdotta dal Codice del Terzo Settore (art.17) per cui “2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Lo stesso CTS sancisce l’incompatibilità tra la figura del volontario e quella del dipendente, appare quindi evidente che colui che opera come volontario, non potendo essere assunto dalla stessa associazione o svolgere incarichi dietro il pagamento di corrispettivo, neanche in qualità di professionista, non è un lavoratore. Tuttavia, ai fini dell’obbligo di cui ci si occupa, la sua condizione è equiparata al lavoratore nei termini che seguono.

Possono verificarsi diversi casi.

1.Volontario dell’Associazione che presta la sua attività presso o verso un soggetto terzo.

1.a L’associazione fornisce i suoi volontari al soggetto terzo (pubblico o privato) con il quale ha una convenzione.
Per il volontario è prescritto l’obbligo del Green Pass. Riteniamo che sul Presidente dell’Associazione incomba l’onere dell’informazione al volontario (devi avere il Green Pass) e al soggetto terzo l’obbligo di controllo (lo stesso che ha verso i dipendenti).

1.b L’associazione fornisce spontaneamente un servizio con i suoi volontari, non in convenzione con un soggetto terzo.
Si pensi ad esempio ad un’attività spontanea diretta a dei soggetti ad esempio svantaggiati: è prescritto l’obbligo del Green Pass ; l’obbligo di informativa e di controllo ricade solo sull’associazione e,quindi, sul presidente (che può delegare per iscritto un altro soggetto al controllo).

2. Volontario dell’Associazione che presta la sua attività in favore della stessa Associazione

2.a I volontari (che si intendono tutti i soci che prestano un’attività sia pure in forma volontaria e non retribuita per il raggiungimento degli scopi dell’associazione) sono obbligati al green pass anche se effettuata nei locali all’interno dell’associazione. L’obbligo di informativa e di controllo ricade solo sull’associazione.

2.b Se non fanno attività, ma svolgono altre attività tipo riunione del cd o dell’assemblea: qui non riscontriamo un obbligo, ma ovviamente per ragioni di opportunità è fortemente consigliato (ricordiamo che le riunioni degli organi associativi si possono fare on line). L’obbligo di informativa e di controllo ricade solo sull’associazione.

3. Volontario dell’Associazione che presta la sua attività in favore della stessa Associazione presso un luogo diverso della sede della stessa
Ci riferiamo al caso più frequente delle associazioni teatrali che effettuano con i loro soci volontari (attori-registi etc.) lo spettacolo in teatro o altro luogo teatrabile.
Sulla scorta di quanto riferito al punto 2.a, l’obbligo sussiste anche in questo caso, a maggior ragione perché il volontario svolge la sua attività in luogo che comunque potrebbe essere qualificato di lavoro (anche per la sola presenza di altri lavoratori).

Controlli
Dal 15 febbraio 2022, coloro ai quali è demandato il controllo dovranno effettuare controlli diversi a seconda del tipo di lavoratore o volontario:

  1. under 50: verificare il possesso di un green pass base (ricevuto per aver effettuato il vaccino, per essere guariti dal Covid-19 oppure per aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare);
  2. chi ha compiuto 50 anni: verificare il possesso di un green pass rafforzato (ricevuto per aver effettuato il vaccino o per essere guariti dal Covid-19);
  3. esentati dal vaccino: verificare il possesso di idonea certificazione medica.
    Qualora gli organi di vigilanza dovessero evidenziare il fatto che il datore di lavoro non abbia proceduto a regolamentare le modalità organizzative per il controllo della certificazione verde Covid-19 ovvero non abbia proceduto ad effettuare le relative verifiche, dovranno procedere a sanzionare il datore di lavoro. Infatti, il legislatore prevede, per queste mancanze, una sanzione pecuniaria amministrativa da 400 a 1.000 euro. La reiterazione della violazione comporterà il raddoppio della sanzione.

NOTA
Approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge del 24 dicembre 2021, n. 221, recante la proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Si segnalano alcune modifiche agli articoli di interesse per il settore apportate in sede di conversione:

  • la modifica dell’articolo 4 (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie) che all’art. 5 del decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52 dopo il comma 3 ha aggiunto il seguente comma 3 bis: “dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, ad esclusione dei servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso“;
  • l’introduzione dell’articolo 5 bis (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato) che al comma 2 modifica l’art. 5 comma 1 del decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52 introducendo il seguente periodo: “In zona bianca sono consentite le feste popolari e le manifestazioni culturali all’aperto, anche con modalità itinerante e in forma dinamica, riconosciute di notevole interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Gli organizzatori producono all’autorità competente ad autorizzare l’evento la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 ai fini dell’inoltro alla Commissione di cui all’articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”.

Linee guida sintesi

Obblighi:
Obbligo di mascherina FFP2 in occasione di spettacoli con pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo, circoli culturali e centri sociali;
Obbligo di mascherina FFP2 in occasione di competizioni sportive;
In questi luoghi vige, tra l’altro, l’assoluto divieto di consumare cibi e bevande.

Greenpass circoli ricreativi e culturali, nei centri culturali e sociali, SOLO quando non svolgano attività assimilabili a spettacoli o eventi:

Obbligo di Green-pass rafforzato per la consumazione al bancone del bar fino al 31 marzo 2022 (*)
A partire dal 10 gennaio 2022 e fino al termine dello Stato di emergenza, prorogato al 31 marzo 2022, il Green-pass ordinario sarà obbligatorio anche per:
– centri sociali;
– circoli culturali;
– centri ricreativi;
– musei e mostre;
– per i centri benessere;
– centri termali;
– corsi di formazione in presenza.
Consigliamo a tutte le associazioni di seguire scrupolosamente le linee guida.

(*) Art. 2-bis DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2021, n. 2
Somministrazione di alimenti e bevande nei circoli ricreativi, culturali e sociali del Terzo settore
((1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione delle attività dei circoli ricreativi, culturali e sociali, adottata nell’ambito delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del COVID-19 sull’intero territorio nazionale, non determina la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che possono proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attività economiche aventi il medesimo o analogo oggetto e secondo modalità tali da evitare qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di aggregazione per le finalità proprie dei predetti enti)).