Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 / Esteso l’obbligo della fatturazione elettronica ai forfettari

Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” in GU Serie Generale n. 100 del 30 aprile 2022, con entrata in vigore al 1° maggio 2022.

Obbligo di fatturazione elettronica pure per i forfettari, con redditi fino a 65mila euro (prima erano esentati).

Esclusione solo fino al 2024 per coloro che restano entro 25mila euro di ricavi o compensi.

Quindi, dall’1 luglio 2022, i soggetti che hanno adottato il regime forfettario (art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014) saranno tenuti a emettere fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio.

Non scatteranno sanzioni soltanto per il terzo trimestre 2022 (luglio/settembre) se la fattura elettronica sarà emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Dopo anche per i nuovi obbligati scatterà il conteggio dei 12 giorni per l’emissione della fattura immediata.

In definitiva, saranno obbligati a emettere fattura elettronica, a decorrere dal I° luglio 2022:

• i soggetti che hanno adottato il regime di vantaggio (art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011);

• i soggetti che hanno adottato il regime forfettario (art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014);

• le associazioni sportive dilettantistiche (art. 1 e 2 della L. 398/91) comprese le altre associazioni, culturali, pro loco, ecc., che hanno adottato il medesimo regime forfetario di cui alla L. 398/1991.

Fino al 2024 rimangono esclusi i soggetti passivi, i quali percepiscono ricavi e compensi non superiori a 25.000 euro.

Ricordiamo che i contribuenti che applicano il regime forfettario beneficiano di numerose semplificazioni.

Ai fini Iva:

• non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti, ma neppure detraggono l’imposta assolta sugli acquisti;

• risultano esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta, come anche di presentazione della dichiarazione annuale;

• non sono tenuti a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti;

Sono soggetti agli obblighi di:

• numerazione nonché conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;

• certificazione dei corrispettivi;

• integrazione delle fatture, per le operazioni di cui risultano debitori di imposta, con indicazione dell’aliquota e della relativa Iva, la quale deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto a detrazione;

• fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica amministrazione, anche prima dell’obbligo introdotto (verso tutti i clienti) col decreto-legge n. 36/2022 (cd.PNRR 2).

Ai fini delle imposte sui redditi, i contribuenti in regime forfettario:

• sono esentati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, rimanendo tuttavia fermo l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni differenti da quelle tributarie;

• sono esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;

• non devono operare le ritenute alla fonte, a eccezione di quelle sui redditi di lavoro dipendente nonché sui redditi agli stessi assimilati. Tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, devono indicare il codice fiscale di chi ha percepito redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei medesimi;

• non sono soggetti a ritenuta d’acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti.

A tal fine, sono onerati dal rilasciare una dichiarazione apposita, al sostituto, al fine di attestare che si tratta di reddito soggetto a imposta sostitutiva.