Legge Stabilità 2024 / Esenzione Imu per immobili degli enti non commerciali

La disposizione individua quali candidati per l’esenzione da imposta locale sugli immobili, quelli posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali che siano esclusivamente destinati allo svolgimento di attività “assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 n. 222/1985” (cfr. art. 7 co. 1 lett. i d.lgs. n. 504/1992) con modalità non commerciali.

L’utilizzo del termine “possesso” porta a considerare che siano esenti anche gli immobili degli enti non commerciali che siano stati concessi in comodato ad altro ente non commerciale che risulti funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, con l’ulteriore condizione che il comodatario svolga nell’immobile oggetto di comodato esclusivamente le attività (sopra menzionate) dell’art. 7 co. 1 lett. i del d.lgs. n. 504/1992, con modalità non commerciali. Verrebbe, pertanto, ampliato il perimetro di esenzione ricomprendendo anche gli immobili non utilizzati direttamente dagli enti commerciali proprietari dello stesso.

La nozione di “utilizzo” porterebbe a ricomprendere quegli immobili strumentali alle destinazioni delle attività di cui all’art. 7 co. 1 lett. i del d.lgs. n. 504/1992, anche in assenza di attuale esercizio delle medesime attività, con l’unica riserva da applicarsi in caso di cessazione definitiva della strumentalità,  valorizzando la destinazione impressa in astratto dall’ente proprietario dell’immobile, anche a prescindere dal temporaneo non svolgimento delle attività ammesse.

Infine, trattandosi di una norma di interpretazione autentica di altra norma emanata nel 2019, assumerebbe validità anche per situazione pregresse alla sua emanazione: va, dunque, valutata l’opportunità/possibilità di presentare istanze di rimborso dell’imposta per le annualità precedenti.

Art. 1 co. 71 della legge di stabilità 2024

71. L’articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le norme da questo richiamate o sostituite si interpretano, per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che:

a) gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività previste dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con modalità non commerciali;

b) gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.

Articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992

i)gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all’imposta indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.