30 giugno | Obbligo pubblicazione contributi anno precedente
Entro il 30 giugno la pubblicazione dei contributi pubblici riscossi nell’anno precedente
L’obbligo solo per gli enti che abbiano ricevuto contributi pubblici per una cifra complessiva pari o superiore a 10.000 euro: il riferimento è l’esercizio finanziario precedente.
Cosa rientra tra i contributi pubblici riscossi? Solamente le risorse provenienti da sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.
Quindi eventuali apporti economici di natura corrispettiva (commerciale) con gli enti pubblici non rientrano nel computo dei 10.000 euro, così come quelli dovuti dalla pubblica amministrazione a titolo di risarcimento.
Vi rientrano ad esempio: i contributi concessi dall’ente pubblico a titolo di liberalità oppure dietro presentazione di uno specifico progetto da parte dell’associazione.
Attenzione vanno inseriti e calcolati anche i cosiddetti contributi in natura. Per esempio un bene mobile o immobile concesso da una pubblica amministrazione in comodato gratuito. In tal caso va richiesto alla pubblica amministrazione di comunicare il valore locatizio del bene. Se ciò non è possibile, si consiglia di indicare un valore di mercato di riferimento.
Non vi rientrano le somme ricevute a titolo di 5 per mille.
Vanno conteggiate ed indicate solamente le somme che l’ente ha effettivamente incassato nell’esercizio precedente.
In caso di più contributi, il limite dei 10.000 euro è da intendersi la somma di tutti gli eventuali contributi, quindi anche provenienti da enti diversi.
I dati che vanno pubblicati:
- denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);
- somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico);
- data di incasso;
- causale (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come “liberalità” oppure come “contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall’ente”).
Dove vanno pubblicati
E’ stato chiarito che, qualora l’associazione non ha un sito internet, è possibile utilizzare la pagina facebook dell’ente.
Se l’ente non avesse nemmeno la pagina Facebook, l’obbligo può comunque essere adempiuto pubblicando i contributi sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente aderisce. Per gli affiliati FITA è predisposta una pagina ad hoc del sito nazionale. Basta inviare alla segreteria nazionale il modello di seguito riportato.
La sanzione prevista
Inizialmente una sanzione economica pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, oltre alla sanzione accessoria dell’obbligo di pubblicazione. Se da tale contestazione passano 90 giorni e l’organizzazione non provvede alla pubblicazione e al pagamento della sanzione, si avrà l’ulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute.
Qui un modello suggerito per la pubblicazione dei contributi