Modello EAS / Invio entro il 31 marzo 2023

MODELLO EAS da inviare entro il 31 marzo in caso di variazioni nel corso del 2022

Sono tenuti a trasmettere telematicamente il Modello EAS solo le associazioni i cui dati comunicati in precedenza, sempre con modello EAS, hanno subìto variazioni nel corso del 2022.

Si ricorda che le associazioni iscritte nei Registri delle APS e/o ODV possono presentare la versione semplificata del modello, compilando il primo riquadro con i dati anagrafici, e il secondo riquadro limitatamente ai dati richiesti nei righi 4-5-6-25-26.

Allo stato, in assenza di orientamenti unanimi, anche se il decreto legislativo 117/2017 (codice del Terzo settore) all’art. 94, dispone l’esonero per tutti gli enti del Terzo settore (cc.dd. ETS) da tale adempimento (per cui gli enti non profit – che dovranno iscriversi al RUNTS – saranno esonerati dalla presentazione del modello EAS), tale esenzione dovrebbe decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione UE sui nuovi regimi fiscali agevolati, autorizzazione che ad oggi non risulta ancora concessa.

PER CUI SI CONSIGLIA – nel caso in cui ricorressero le condizioni di mutamento di alcuni dati – DI INVIARE COMUNQUE IL MOD. EAS entro il 31 MARZO 2023.

NON SONO TENUTI ALLA TRASMISSIONE del modello gli enti che, avendo subìto variazioni quali il cambio del legale rappresentante, o della sede, o dei luoghi e soggetti depositari delle scritture contabili, abbiano già comunicato tali variazioni obbligatoriamente con i modelli AA5/6 per chi ha solo codice fiscale e AA7/10 per chi ha Partita IVA.

A ogni modo per coloro che, se obbligati dovessero, saltare la scadenza del 31 marzo 2023 sarà possibile fare la remissione in bonis. Ciò significa inviare il modello entro il 30 novembre 2023 (scadenza del Modello Redditi/2023) pagando anche una sanzione di 250 euro.

Ricordiamo che:

  • il Modello EAS, in caso di nuova costituzione dell’ente, si presenta entro 60 giorni dalla costituzione
  • è una dichiarazione di estrema importanza poiché il mancato invio comporta la perdita dei benefici fiscali degli enti associativi, ed in particolare la tassazione delle quote e dei contributi associativi, oltre che dei corrispettivi versati dagli associati per partecipare alle attività istituzionali dell’ente (art. 148, commi 1 e 3 del dpr 917 del 1986 e dall’art. 4 del dpr 633 del 1972).

Sito Agenzia Entrate Modello EAS
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/comunicazioni/enti-associativi-modello-eas/scheda-informativa-eas