Iscrizione elenchi 2×1000 e adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità. Le scadenze.

ISCRIZIONE ELENCHI 2 X MILLE

Si informa che sino al 26 aprile 2021, sul sito web del Ministero della Cultura, sarà operativo il Portale dei Procedimenti, al fine di consentire l’invio della domanda di iscrizione o di apposita dichiarazione di conferma dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. del 16 aprile 2021 (2xmille alle Associazioni culturali).

La procedura è accessibile al seguente indirizzo: https://portaleprocedimenti.beniculturali.it/

Chi si è già iscritto dovrà rinnovare l’iscrizione entro il 26 aprile.

ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E DI PUBBLICITA’

Legge 4 agosto 2017, n.124 – articolo 1, commi 125-129.

Secondo la Legge 124/2017, gli enti non profit devono pubblicare online (nel proprio sito o in analoghi portali digitali liberamente accessibili) le informazioni relative a determinate somme ricevute da Pubbliche Amministrazioni e da altri soggetti anche societari in controllo pubblico. L’art. 35 del DL 34/19 cambia in parte l’ambito oggettivo dell’adempimento: per gli enti non profit si parla di soli:

contributi o aiuti in denaro o in natura, che non hanno carattere generale, e che non hanno carattere corrispettivo, retributivo o risarcitorio.

Prima del 2019 la scadenza era stata fissata il 28 febbraio. A partire dal 2019 il DL 34/19, art. 35 ha spostato al 30 giugno di ogni anno il termine entro il quale pubblicare online le informazioni.

Va utilizzato il criterio contabile di cassa, sicché andranno pubblicate le somme effettivamente introitate nell’anno solare precedente, dal 1° gennaio al 31 dicembre, indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono.

La pubblicazione è obbligatoria nel caso in cui l’ammontare complessivo delle somme ricevute anche dai diversi soggetti pubblici sia pari o superiore a 10.000 euro.

Rientrano nel predetto obbligo di informazione anche le somme percepite a titolo di cinque per mille, 2 x mille e “contributi Covid”.

Le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, dovranno avere ad oggetto gli elementi indicati nel modello da pubblicare allegato.

Tali elementi informativi, per i soggetti obbligati, diversi dalle imprese, devono essere pubblicati sui siti internet o sui portali digitali degli enti percipienti l’ausilio pubblico: in mancanza del sito internet, il riferimento ai portali digitali rende possibile l’adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina Facebook dell’ente medesimo. 

Per agevolare le associazioni e i Comitati Fita che non dispongano di alcun portale digitale o pagina Facebook, vi ricordiamo che la F.I.T.A. nazionale predisporrà uno spazio dedicato sul sito nazionale www.fitateatro.eu. A tal fine, il modello allegato, compilato e firmato dal legale rappresentante dell’associazione o del comitato FITA dovrà essere inviato a segreteria@fitateatro.eu entro e non oltre il 15 giugno 2021. Nella mail di trasmissione inserire il nome completo dell’associazione ed il numero di iscrizione.

A partire dal 1 gennaio 2020, la mancata pubblicazione entro il nuovo termine (30 giugno) comporta l’applicazione di una sanzione pari all’1% della somma erogata (con importo minimo di sanzione pari a € 2.000) oltre all’obbligo di pubblicazione. Se entro 90 giorni dalla contestazione da parte dell’amministrazione erogante l’ente non ha saldato la sanzione e non ha provveduto alla pubblicazione, si applica la sanzione pari alla restituzione integrale all’amministrazione erogante del beneficio ricevuto.

Qui il modello di rendicontazione dei Contributi Pubblici.