Entro il 30 giugno la pubblicazione dei contributi pubblici riscossi nell’anno precedente
L’obbligo solo per gli enti che abbiano ricevuto contributi pubblici per una cifra complessiva pari o superiore a 10.000 euro: il riferimento è l’esercizio finanziario precedente.
Cosa rientra tra i contributi pubblici riscossi? Solamente le risorse provenienti da sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.
Quindi eventuali apporti economici di natura corrispettiva (commerciale) con gli enti pubblici non rientrano nel computo dei 10.000 euro, così come quelli dovuti dalla pubblica amministrazione a titolo di risarcimento.
Vi rientrano ad esempio: i contributi concessi dall’ente pubblico a titolo di liberalità oppure dietro presentazione di uno specifico progetto da parte dell’associazione.
Attenzione vanno inseriti e calcolati anche i cosiddetti contributi in natura. Per esempio un bene mobile o immobile concesso da una pubblica amministrazione in comodato gratuito. In tal caso va richiesto alla pubblica amministrazione di comunicare il valore locatizio del bene. Se ciò non è possibile, si consiglia di indicare un valore di mercato di riferimento.
Non vi rientrano le somme ricevute a titolo di 5 per mille.
Vanno conteggiate ed indicate solamente le somme che l’ente ha effettivamente incassato nell’esercizio precedente.
In caso di più contributi, il limite dei 10.000 euro è da intendersi la somma di tutti gli eventuali contributi, quindi anche provenienti da enti diversi.
I dati che vanno pubblicati:
- denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);
- somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico);
- data di incasso;
- causale (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come “liberalità” oppure come “contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall’ente”).
Dove vanno pubblicati
E’ stato chiarito che, qualora l’associazione non ha un sito internet, è possibile utilizzare la pagina facebook dell’ente.
Se l’ente non avesse nemmeno la pagina Facebook, l’obbligo può comunque essere adempiuto pubblicando i contributi sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente aderisce. Per gli affiliati FITA è predisposta una pagina ad hoc del sito nazionale. Basta inviare alla segreteria nazionale il modello di seguito riportato.
La sanzione prevista
Inizialmente una sanzione economica pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, oltre alla sanzione accessoria dell’obbligo di pubblicazione. Se da tale contestazione passano 90 giorni e l’organizzazione non provvede alla pubblicazione e al pagamento della sanzione, si avrà l’ulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute.
Qui un modello suggerito per la pubblicazione dei contributi